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TFR – Informazioni utili e dettagli

TFR – Informazioni utili e dettagli
TFR – Informazioni utili e dettagli
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Trattamento di Fine Rapporto, è questo il significato dell’acronimo del cosiddetto TFR e che spetta a tutti i lavoratori e lavoratrici.

Ma di cosa si tratta?

Il TFR è un compenso economico che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, a meno che il dipendente non lo abbia destinato tutto alla previdenza complementare.

Come si calcola il TFR?

Per semplificare, il TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua per 13,5 e successivamente detraendo un contributo Inps. Si matura una parte di TFR per ogni mese lavorato, ma solo se le giornate lavorative sono superiori a 15.

Quando viene pagato il TFR?

Il pagamento viene effettuato alla cessazione del rapporto di lavoro con l’ultimo stipendio.

La scelta di destinazione del TFR

All’inizio di un rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a firmare un documento per la scelta di destinazione del TFR ed è il modulo TFR2.

La scelta deve essere fatta entro 6 mesi dalla data di assunzione, altrimenti l’azienda ha l’obbligo di versare tutto il TFR al fondo gestito dall’INPS.

Attraverso il modulo TFR2, il lavoratore dichiara all’azienda se intende:

  • versare tutto o parte di questo TFR ad un fondo di previdenza complementare e in questo caso è necessario allegare la modulistica prevista oppure
  • percepire il trattamento di fine rapporto al termine del rapporto lavorativo

Quale sezione compilare per fare la scelta?

  • sezione 1, scelta per il lavoratore che hanno iniziato a lavorare in data successiva del 23 aprile 1993;
  • sezione 2 o sezione 3 scelta per il lavoratore che già lavorava alla data del 23 aprile 1993, tranne per coloro a cui si è applicato accordi o contratti collettivi che prevedono il versamento del TFR a un fondo di previdenza complementare

Richiesta di anticipo del TFR

Ogni CCNL può prevedere regole e  accordi diversi, ma esistono linee guida generali per requisiti e motivazioni specifiche per la richiesta di anticipo del TFR:

Requisiti:

  • rapporto di lavoro in essere e continuativo da 8 anni
  • la richiesta non può superare il 70% del totale del TFR maturato in azienda
  • possono essere soddisfatte le richieste entro il limite del 10% degli aventi diritto ogni anno e del 4% del totale dei dipendenti
  • l’anticipo può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro

Motivazioni:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari prestabiliti dalle strutture pubbliche
  • acquisto della prima per sé o per i propri figli o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà
  • spese da sostenere durante il congedo parentale facoltativo o malattia del* figl*
  • spese durante il congedo per formazione extra aziendale o conseguimento di titoli di studio

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