La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno in denaro mensile, erogato dall’INPS, ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente e sono compresi:
- apprendisti
- soci lavoratori di cooperative
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
- operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative
Al contrario, non possono accedere alla NASpI:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- operai agricoli a tempo determinato
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- lavoratori che hanno maturato il diritto di pensione di vecchiaia o anticipata
- lavoratori con assegno ordinario di invalidità, qualora non scelgano la NASpI
La richiesta va presentata tramite il sito dell’INPS.
Due requisiti congiunti per accedere alla NASpI:
- Stato di disoccupazione
Come detto in precedenza, per accedere alla NASpI è necessario che il lavoratore sia disoccupato e abbia perso il lavoro per cause non dipendenti da lui, ma se sussiste il requisito retributivo, hanno diritto alla NASpI anche nei casi di:
- dimissioni per giusta causa: non dipendono dalla libera scelta del lavoratore che si trova impossibilitato a proseguire l’attività di lavoro
- dimissioni durante il periodo di maternità: a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al primo anno di vita del bambino
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi: richiesta di trasferimento a più di 50km dalla residenza del lavoratore o a 80 minuti o più di distanza con i mezzi pubblici
- licenziamento disciplinare
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro purché intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro
- Requisito retributivo
Per accedere alla NASpI è necessario aver versato contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Viene considerata utile anche la contribuzione dovuta, ma non versata e sono valide tutte le settimane retribuite.
I contributi utili sono:
- contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato
- contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria
- periodi di lavoro in Paesi Comunitari o convenzionati con l’Italia
- periodi di lavoro in un altro paese UE per lavoratori frontalieri o transfrontalieri
- periodo di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi dell’anno solare
Attività agricola
Se il lavoratore ha alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e non, possono essere cumulati per ottenere la NASpI, ma solo a patto che nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione prevalga l’attività non agricola.
Se, invece, prevale l’attività agricola, si può considerare come periodo di tempo gli ultimi 12 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro e se tra questi è prevalente l’attività non agricola e sono soddisfatti gli altri requisiti, il lavoratore avrà diritto alla NASpI.
Periodi non considerati utili nel calcolo dei quattro anni precedenti
Non sono considerati periodi utili, perché non coperti da contribuzione effettiva, ma solo figurativa i periodi di:
- malattia e infortunio sul lavoro: se manca l’integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro secondo i minimali previsti
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione totale dell’attività
- contratti di solidarietà utilizzati a zero ore
- assenza per permessi e congedi richiesti dal lavoratore che sia:
- coniuge, figlio, fratello o sorella convivente o genitore di un soggetto con handicap
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile
- coniuge, figli, fratelli o sorelle convivente o entrambi i genitori siano deceduti o affetti da patologie invalidanti
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
- lavoro all’estero presso stati che non hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia in tema di assicurazione contro la disoccupazione
Per capire quali sono effettivamente i quattro anni da considerare per la verifica del requisito contributivo, i periodi non utili di cui abbiamo appena parlato, vengono azzerati e quindi si amplia il periodo di riferimento.
La NASpI nei contratti di lavoro in somministrazione
Da quando spetta la NASpI?
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento
La NASpI viene erogata ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane in cui si sono versati i contributi negli ultimi quattro anni. Non vengono considerati i periodi che hanno già dato diritto alla disoccupazione.
A quanto ammonta la NASpI?
Varia da persona a persona in base alla retribuzione mensile media imponibile ai fini fiscali, ma esiste comunque un tetto massimo imposto dalla legge e che può variare ogni anno, per il 2022 è pari a €1.360,77.
Esiste una importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato ogni anno (€1.250,87 per il 2022) a cui fare riferimento e ci sono due casi:
- se la retribuzione media è inferiore a €1.250,87, la NASpI sarà pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni
- se la retribuzione media è superiore a €1.250,87, la NASpi sarà pari al 75% della retribuzione media, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e €1.250,87.
L’ammontare, va poi, diviso per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33
La NASpI si riduce del 3% ogni mese dal novantunesimo. Se, invece, il lavoratore ha compiuto 55 anni alla data della presentazione della domanda, si riduce a partire dall’ottavo mese.
Sospensione o decadenza
La NASpI è sospesa in caso di:
- rioccupazione: con contratto di lavoro dipendente non superiore a sei mesi
- nuova occupazione: in paesi dell’Unione Europea o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali o in paesi extracomunitari
La NASpI decade in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione
- inizio di un contratto superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dall’inizio del contratto
- mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito annuo presunto che deriva da uno o più rapporti di lavoro subordinati part-time rimasti attivi alla presentazione della domanda di NASpI
- inizio di un’attività autonoma senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio dell’attività
- raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità senza optare per la NASpI
Quando presentare domanda?
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni a partire da:
- data di cessazione del rapporto di lavoro
- cessazione del periodo di maternità indennizzato se la maternità è iniziata durante il rapporto di lavoro che poi è cessato
- cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro che poi è cessato
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso
Sospensione dei termini per la presentazione della domanda:
- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: il termine è sospeso per tutta la maternità
- in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, che si verificano entro i 60 giorni dalla data di fine del contratto, il termine è sospeso per tutto il periodo
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