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Le dimissioni – Istruzioni semplici

Le dimissioni – Istruzioni semplici
Le dimissioni – Istruzioni semplici
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Nel momento stesso in cui un lavoratore decide di voler terminare un rapporto di lavoro deve considerare alcune regole riguardanti le dimissioni. 

Vediamo insieme in una semplice guida tutto quello che ti è utile sapere: 

Come si presentano le dimissioni? 

Dal 12 marzo 2016, con l’introduzione del Jobs Act, non basta più comunicare le dimissioni al datore di lavoro, ma è necessario compilare la procedura telematica al sito www.cliclavoro.gov.it. Esistono due modalità diverse: 

  1. Procedura diretta: accedere al portale tramite SPID e compilare i moduli in autonomia 
  2. Procedura assistita: rivolgersi agli intermediari autorizzati che porteranno a termine la procedura (l’Ispettorato territoriale del lavoro, le Commissioni di certificazione, i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali)

Le dimissioni cartacee: i casi specifici

Esistono alcune eccezioni all’obbligo di dimissioni telematiche e sono: 

  • gli impiegati nel pubblico impiego;
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • i lavoratori durante il periodo di prova
  • lavoratori del settore marittimo
  • i collaboratori coordinati e continuativi
  • i tirocini

per queste categorie la comunicazione di dimissioni deve avvenire attraverso una lettera cartacea che includa: 

  • i dati anagrafici del lavoratore 
  • decorrenza del preavviso o eventuale richiesta di esonero 
  • la data dell’ultimo giorno di effettivo lavoro 

La lettera può essere consegnata a mano al datore di lavoro con rilascio di ricevuta oppure inviata tramite raccomandata o scansionata e inviata tramite PEC.

Un’altra eccezione prevista è quella per i genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, che deve seguire un’ulteriore procedura:

I genitori di figli minori di 3 anni per presentare le dimissioni devono essere sottoposti ad un colloquio personale con un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro – il colloquio di convalida delle dimissioni – al fine di garantire loro una maggiore tutela e verificare che non siano stati costretti a dimettersi. 

Nella pratica, dopo aver presentato la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro questi lavoratori devono essere sentiti presso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro per ratificare l’atto di dimissioni nei due seguenti modi:

  • presentandosi fisicamente alla sede territorialmente competente, muniti di copia della lettera di dimissioni presentata al datore controfirmata per ricevuta da quest’ultimo, o corredata dalla copia della ricevuta di ritorno in caso di invio a mezzo raccomandata;
  • richiedendo un colloquio in videoconferenza.

Cos’è il periodo di preavviso e come si calcola?

Il periodo di preavviso è, per il lavoratore, quell’arco temporale tra la comunicazione delle dimissioni e l’effettivo ultimo giorno di lavoro. Per l’azienda, invece, è il tempo utile per la ricerca, assunzione e formazione di chi sostituirà il dimissionario.

I termini di preavviso sono contenuti nel CCNL di riferimento, per questo sono variabili e possono dipendere anche dall’inquadramento, dalla qualifica e dall’anzianità aziendale del lavoratore. 

Il contratto in somministrazione 

Nel caso dei contratti in somministrazione, i giorni di preavviso dipendono dal CCNL di agenzia e non da quello aziendale. Nel caso del lavoratore a tempo determinato che intende interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza e senza rispettare il preavviso, sarà tenuto a pagare una penalità economica calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua. 

Essa non è prevista in due casi: le dimissioni vengono presentate entro i primi 15 giorni di contratto o i giorni di preavviso sono pari alle giornate residue alla scadenza del contratto. 

 

Il contratto a tempo indeterminato

Se il lavoratore dimissionario non rispetta i giorni di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento, è diritto del datore di lavoro richiedere un’indennità e l’importo sarà calcolato sulla retribuzione giornaliera dei mancati giorni di preavviso. 

Non sono conteggiati tra i giorni di preavviso assenze dovute a malattia, infortunio, ferie o maternità.

Quando non serve dare il preavviso: periodo di prova e giusta causa 

Durante il periodo di prova sia il lavoratore che il datore di lavoro possono decidere di porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso o indennità. 

Le dimissioni per giusta causa si riferiscono al mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’azienda e che impediscono al lavoratore di continuare a svolgere la sua attività:  

  • mancato pagamento dello stipendio 
  • mancato versamento dei contributi previdenziali 
  • molestie, discriminazioni o ingiurie
  • mobbing 
  • richiesta o pretesa del datore di lavoro di atti illeciti da parte del lavoratore
  • modifiche peggiorative delle mansioni
  • trasferimento del lavoratore in un’altra sede senza motivo

La rinuncia del preavviso

Se il datore di lavoro rinuncia al preavviso, il lavoratore potrà cessare con effetto immediato senza ricevere nessuna indennità

La revoca delle dimissioni

Le dimissioni possono essere revocate entro e non oltre 7 giorni dall’invio del modulo secondo la stessa modalità: telematica o cartacea.