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La malattia sul lavoro – cosa fare?

La malattia sul lavoro – cosa fare?
La malattia sul lavoro – cosa fare?
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Ti sei mai chiesto cosa fare in caso di malattia? Parliamo di procedure, modalità, durata e molto altro in questo nuovo articolo, scopri di più. 

Cos’è l’indennità di malattia? 

Viene riconosciuta ai lavoratori quando si verificano eventi che impediscono lo svolgimento della propria mansione. 

Il diritto all’indennità decorre dal quarto giorno e finisce con la scadenza della malattia che può essere attestata con uno o più certificati, così come i ricoveri ordinari ed i day hospital. 

Come funziona? 

Il periodo massimo di assenza dal posto di lavoro per malattia è definito dal singolo CCNL, così come l’arco temporale di riferimento, anno solare o di calendario, e la modalità di calcolo. 

Per i dipendenti del settore privato la copertura INPS decorre dal quarto giorno, i primi 3 sono a carico del datore di lavoro.

Come si richiede?

Il lavoratore deve comunicare in maniera tempestiva al proprio datore di lavoro il proprio stato di salute e quindi la sua assenza. 

Si recherà, poi, dal medico curante per una visita e per richiedere un certificato di malattia che provvederà a trasmetterlo all’INPS, è bene che fornisca il corretto indirizzo di domicilio per non incorrere in sanzioni in caso di controllo del medico. Il lavoratore dovrà poi comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro entro le 48h dal rilascio

Se il certificato rilasciato è cartaceo, sarà compito del lavoratore inviarlo sia al datore di lavoro che all’INPS. In caso di comunicazione tardiva oltre i due giorni consentiti, il lavoratore perderà il diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo.

Per i certificati di ricovero valgono le stesse regole, anche se non sono previsti i due giorni come limite massimo, ma la fine dell’anno. 

I certificati di ricovero o di accettazione al pronto soccorso senza indicazione della diagnosi, non hanno validità per l’indennità

Se la durata della malattia, ed assenza dal lavoro, supera i giorni di prognosi stabiliti dal medico durante la prima visita, il lavoratore si sottoporrà a un’altra visita di controllo, entro due giorni dal termine del primo certificato, per stabilire se sia necessario proseguire la malattia oppure no. 

Ammontare economico

Generalmente l’indennità ai lavoratori dipendenti è pari a: 

  • dal 4° al 20esimo giorno, il 50% della retribuzione media giornaliera 
  • dal 21esimo al 180esimo giorno, il 66.66% della retribuzione media giornaliera

Ma esistono eccezioni e casi specifici in base alla categoria di lavoratori.

I controlli 

Il controllo sullo stato di malattia può essere richiesto dal datore di lavoro o direttamente dall’INPS, ad esclusione dei casi di infortunio o malattie professionali, e verrà effettuato dai suoi medici o da quelli dell’ASL.

I controlli possono avvenire tramite: 

  • visita a domicilio 
  • visita in ambulatorio: per tutti i lavoratori assenti nel momento del controllo che dovrà recarsi, dopo aver ricevuto la comunicazione, a meno che non abbia ricominciato a lavorare

Sono fissate alcune fasce orarie di reperibilità per le visite:

  • dipendenti privati: la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00
  • dipendenti pubblici: la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Sono esonerati dal rispetto di queste fasce coloro che sono assenti per: 

  • patologie gravi che richiedano terapie salvavita
  • infortuni sul lavoro 
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
  • stati patologici sottesi e connessi a invalidità riconosciuta

L’assenza del lavoratore ai controlli 

Può capitare che il lavoratore non si trovi presso il domicilio dichiarato nel momento del controllo da parte del medico fiscale, in questo caso riceverà un avviso per presentarsi il giorno successivo, non festivo, presso l’ambulatorio e , in caso di mancata presentazione, verrà sospesa l’indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ricominciato la sua attività. 

Nello stesso momento, viene comunicato all’INPS e al datore di lavoro l’impossibilità di visitare il lavoratore a causa della sua assenza presso il domicilio. 

Anche se la visita in ambulatorio conferma  lo stato di malattia, il lavoratore dovrà giustificare, al proprio datore, la prima assenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni.

Se le motivazioni sono insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore è giustificato in caso di: 

  • visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o autorizzate
  • visite mediche dal proprio medico di fiducia
  • esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutica

Le sanzioni per la mancata giustificazione di assenza

Se non viene riportata una giustificazione ritenuta valida per l’assenza alla visita medica, la sanzione prevista è il mancato pagamento delle giornate di malattia come segue:

  • in caso di prima assenza ingiustificata: un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio della malattia
  • in caso di seconda assenza ingiustificata: il 50% dell’indennità nel periodo di malattia che resta
  • in caso di terza assenza ingiustificata: il totale dell’indennità dalla data della terza visita

Il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità dichiarato, comunicandolo in modo tempestivo al datore di lavoro e all’INPS sul sito nella sezione “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”

Caso di malattia al di fuori dell’Italia

Paesi della Comunità europea: si applica la legge del paese dove risiede il lavoratore. Il lavoratore può: 

  • inviare, entro due giorni dal rilascio, il certificato di malattia 
  • rivolgersi all’autorità locale competente per l’accertamento medico e l’impossibilità di lavorare e trasmettere il certificato

Paesi che non hanno accordi o convenzioni con l’Italia o paesi Extracomunitari: 

  • il lavoratore deve richiedere la legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero

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