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Il periodo di prova – cos’è e come funziona?

Il periodo di prova – cos’è e come funziona?
Il periodo di prova – cos’è e come funziona?
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Definizione

Il periodo di prova è quel lasso di tempo, stabilito dal contratto firmato dalle parti, in cui sia il datore di lavoro che il dipendente possono interrompere il rapporto di lavoro senza vincoli legati al licenziamento o alle dimissioni. Si tratta di un periodo utile a comprendere se la scelta effettuata è valutata corretta o meno.

Come funziona?

I diritti e doveri contenuti nel contratto iniziano a valere già nel periodo di prova, l’unica eccezione va fatta per i tempi di preavviso per le dimissioni, che in questo caso si annullano. 

Il periodo di prova va definito e sottoscritto prima dell’inizio della mansione.

La durata del periodo di prova

In base al CCNL, la durata del periodo di prova si può calcolare in mesi, giorni di calendario o giorni di effettivo lavoro. Esistono, però, dei limiti temporali massimi per poter beneficiare del periodo di prova:

  1. contratto a tempo indeterminato: 6 mesi per ruoli direttivi e 3 mesi per ruoli non direttivi
  2. contratto in somministrazione: un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dall’inizio della missione. Se la durata della prestazione è inferiore a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.In ogni caso la durata della prova non può essere inferiore a un giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi e a 13 per quelle superiori a 6 mesi

È possibile, se previsto dal CCNL, una proroga del periodo di prova.

Al termine del periodo di prova gli scenari possibili sono due: 

  • superamento: il rapporto di lavoro prosegue senza necessità di conferma o comunicazione da parte del datore di lavoro e il periodo viene considerato nell’anzianità di servizio
  • mancato superamento: il datore di lavoro dovrà comunicare il mancato superamento del periodo di prova senza un particolare preavviso e/o relativa indennità, ma sono previste tutte le voci della retribuzione che spettano al lavoratore (ferie maturate e non godute, ratei previsti da CCNL ecc..).

 Esistono, però, casi di licenziamento illegittimo:

  1. il lavoratore non viene testato sulle mansioni assegnate 
  2. periodo di prova insufficiente
  3. motivi discriminatori o illeciti
  4. prima del termine minimo del periodo di prova

Assenze durante il periodo di prova

Come già ribadito, durante il periodo di prova il lavoratore ha gli stessi diritti e doveri dei colleghi che lo hanno già superato, per questo motivo le regole sulle assenze sono le stesse, ad eccezione del congedo matrimoniale che non viene riconosciuto a chi è in prova.

In caso di assenza per motivi giustificati, il lavoratore conserverà il posto di lavoro per le tempistiche previste da contratto, ma il periodo di prova verrà interrotto per tutti i giorni di assenza e ricomincerà al rientro in azienda. Quindi, la data di fine sarà posticipata fino al raggiungimento del periodo previsto dal contratto. 

I casi di assenza sono: 

  • malattia
  • infortunio
  • gravidanza
  • permessi
  • ferie annuali 
  • interruzione dell’attività dal datore di lavoro

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