Sono circa 166mila i decessi causati dalle ondate di calore tra il 1998 e il 2017 (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS) e nel 2003 solo in Europa sono stati 70mila in un’unica estate. La crisi climatica sta mettendo a dura prova il nostro pianeta e la risonanza di tutti eventi meteorologici portati all’estremo sono la dimostrazione di una situazione che si aggrava di anno in anno.
Tutto ciò ha un impatto su molti aspetti della vita delle persone tra cui il lavoro, infatti, in Italia, le temperature eccessive raggiunte nell’ultimo periodo hanno spinto INPS e INAIL a implementare un piano concreto per prevenire le cosiddette “patologie da stress termico”.
Elementi come la perdita di attenzione e la minore prontezza di riflessi aumentano il rischio di infortuni. In particolare, settori come agricoltura, edilizia e processi produttivi a combustione sono tra i primi ad essere considerati.
La comunicazione ufficiale contenuta nella circolare INPS n. 139/2016 e nel messaggio Hermes INPS n. 1856/2017 afferma che “Le imprese potranno chiedere all’INPS il riconoscimento della Cigo (ndr Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
Sono considerati validi anche tutti i casi in cui la temperatura sia inferiore, ma percepita come in eccesso, soprattutto “I lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) riguarda il versamento, da parte dell’INPS, di somme di denaro a favore di lavoratori che hanno subito una riduzione del salario a causa di una diminuzione dell’attività lavorativa dovuta a difficoltà temporanee dell’azienda o eventi non riconducibili al datore di lavoro o ai dipendenti. A tal proposito, la nuova introduzione degli “eventi meteo” rientra perfettamente nella categoria di cause appena citate.
Le istruzioni da seguire includono l’invio di una relazione tecnica contenente le giornate in cui si intende sospendere o ridurre l’attività e specificarne la tipologia, non sarà, invece, necessario riportare il bollettino meteo poiché sarà responsabilità dell’INPS “acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.
In ogni caso, qualora il Responsabile della sicurezza dovesse evidenziare rischi o pericoli per i lavoratori viene riconosciuta la Cassa Integrazione Ordinaria.
In data 11 luglio, INAIL ha messo a disposizione una Guida informativa per la gestione del rischio caldo, nata dalla collaborazione tra Istituto Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe) in cui si possono trovare raccomandazioni e consigli riguardanti le patologie da calore, i sintomi e i metodi di prevenzione da adottare sul luogo di lavoro.
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